Condizionatori, occhio alle regole da rispettare per la loro installazione in condominio

Con l’arrivo dell’estate molti italiani, per difendersi dal caldo, ricorrono all’installazione di un condizionatore.

Con l’arrivo dell’estate molti italiani, per difendersi dal caldo, ricorrono all’installazione di un condizionatore. Se si vive in condominio, però, è bene sapere che ci sono delle regole da rispettare. Se infatti, alla luce dei principii del codice civile, ciascun condomino ha diritto di servirsi della cosa comune (e quindi, nel caso del condizionatore, della facciata dell’edificio), è anche vero, però, che, in considerazione di questi stessi principii (la cui validità permane anche dopo la riforma dell’istituto condominiale), l’esercizio di tale diritto non deve alterare la destinazione del bene comune, né impedirne l’altrui paritario uso, né tantomeno recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. E proprio a quest’ultimo aspetto, il decoro dell’edificio, bisogna fare più attenzione allorché si voglia installare un condizionatore. Secondo la giurisprudenza, infatti, è illegittima la collocazione di un voluminoso condizionatore sulla facciata condominiale, turbando tale istallazione “l’equilibrio estetico complessivo dell’edificio”; e ciò, anche quando tale facciata “non sia esposta al pubblico, ma solo ai condòmini” (Trib. Milano sent. 9.1.’04). Sempre secondo la giurisprudenza, poi, non rileva il fatto che la facciata dell’edificio risulti già deturpata da altri interventi, giacché tale circostanza “non autorizza” comunque a deturpare ancora di più (Cass. sent. n. 1286 del 25.1. ’10). Per i giudici, infine, il fatto che l’edificio non sia di particolare pregio “non esclude, di per sé, che possa sussistere un’alterazione apprezzabile del decoro architettonico” (si veda, ancora, Cass. sent. n. 1286/’10). Nel collocare un condizionatore sulla facciata comune, pertanto, è bene aver chiaro tutto questo, così da prevenire eventuali controversie. Ciò, naturalmente, con la precisazione che, se il condominio è dotato di un regolamento di origine contrattuale (cioè, approvato da tutti i condòmini o da tutti espressamente accettato) che disponga al riguardo, è necessario attenersi a quanto tale regolamento prevede. Altro aspetto da non trascurare, poi, è che l’installazione in questione non sia tale da recare pregiudizio ai vicini. Il che può avvenire, ad esempio, riducendo loro la veduta oppure quando dal condizionatore derivino rumori molesti. Con riferimento, in particolare, ai rumori molesti, che sono uno dei motivi di maggior contenzioso in ambito condominiale, è bene sapere che la norma del codice civile che si occupa della materia è l’art. 844, secondo cui il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni ove queste non superino il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. In proposito la Cassazione ha precisato che tale disposizione “è applicabile anche negli edifici in condominio” (sent. n. 3090 del 15.3.’93) e che tale limite “non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti” (sent. n. 5157 del 27.7.’83). Concetto, quest’ultimo, ribadito anche più di recente, sempre dalla Cassazione, secondo cui il giudizio in ordine alla tollerabilità dei rumori “va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice”, tenuto conto delle particolarità della situazione concreta (sent. n. 1151 del 27.1.’03). Interessante in tema di rumori molesti è anche la precisazione, operata ancora dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove un regolamento condominiale di origine contrattuale contenga determinate disposizioni al riguardo, è a queste disposizioni, e non all’art. 844 c.c., cui necessariamente occorre far riferimento (sent. n. 4963 del 4.4.’01). Insomma, prima di tutto, occhio al regolamento. E comunque tener sempre presente che l’installazione di un condizionatore, in ambito condominiale, è una operazione che non va fatta con superficialità ma che richiede la dovuta attenzione. Solo così ci si potrà difendere dal caldo senza rischiare di essere coinvolti in discussioni che potrebbero sfociare facilmente in contenziosi.

Fonte: CONFEDILIZIA – Ufficio legale

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